Sicurezza sul lavoro: Approvato il DDL Lavoro e aggiornamenti al D.Lgs. 81/08

L'11 dicembre 2024, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1264, noto come DDL Lavoro, strettamente collegato alla Legge di Bilancio. Questo provvedimento introduce importanti modifiche al Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Relazione annuale sulla sicurezza

Una delle principali novità è l’introduzione dell’articolo 14-bis, che stabilisce l'obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:

  • Analisi dettagliata della situazione dell'anno precedente.
  • Proposte di intervento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Programmi legislativi pianificati per l'anno in corso.

Medici competenti e verifica dei requisiti

L'articolo 38 è stato arricchito con il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute la responsabilità di verificare il mantenimento dei requisiti professionali dei medici competenti, attraverso l’anagrafe nazionale dei crediti formativi. Questo controllo periodico è essenziale per garantire l'idoneità dei medici e la loro permanenza nell’elenco ufficiale.

Sorveglianza sanitaria: nuove disposizioni

L'articolo 41 è stato oggetto di importanti aggiornamenti:

  • Visite mediche preventive preassuntive: ora possono essere effettuate anche prima dell'assunzione del lavoratore.
  • Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente ha facoltà di valutare l’opportunità di una visita medica per assenze superiori a 60 giorni. Qualora decida di non effettuarla, deve comunque esprimere un giudizio di idoneità del lavoratore.
  • Riduzione degli esami ripetitivi: i medici devono considerare gli esami clinici e diagnostici già svolti dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con gli obiettivi della visita preventiva.

Utilizzo di locali sotterranei

Modifiche significative sono state apportate all'articolo 65, consentendo l'uso di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, a condizione che:

  • Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
  • Siano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima definiti nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro è tenuto a notificare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite posta elettronica certificata, l’intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione necessaria. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione, i locali potranno essere utilizzati, salvo eventuali richieste di integrazione documentale.

Altre modifiche

Tra le modifiche minori introdotte:

  • Aggiornamento terminologico: il riferimento agli organi di vigilanza è stato aggiornato, indicando le Aziende Sanitarie Locali (ASL) come autorità per il ricorso contro i giudizi del medico competente.
  • Commissione Interpelli: l’articolo 12 specifica che la Commissione presso il Ministero del Lavoro deve includere rappresentanti con comprovate competenze giuridiche.
  • Riferimenti normativi aggiornati: numerosi riferimenti sono stati allineati all’anno 2024 per garantire coerenza legislativa.

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