Modifiche al Titolo IX del D.Lgs. 81/08: cosa cambia per la gestione del rischio amianto
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2025, di attuazione della direttiva europea 2023/2668, vengono introdotte importanti modifiche al Titolo IX del D.Lgs. 81/08 in materia di protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto, che entreranno in vigore dal 24 gennaio 2026
Le novità rafforzano il sistema di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, intervenendo su più aspetti chiave della gestione del rischio.
Le principali novità introdotte
Tra gli elementi più rilevanti:
- abbassamento del valore limite di esposizione alle fibre di amianto, che passa a 0,01 fibre/cm³ come media ponderata sulle 8 ore;
- estensione del campo di applicazione delle norme a ulteriori attività lavorative, incluse manutenzione, ristrutturazione, demolizione, attività estrattive e gestione delle emergenze;
- rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio, con priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre modalità di intervento;
- maggiore dettaglio nelle notifiche agli organi di vigilanza, con l’introduzione di nuovi elementi informativi;
- centralità dell’operatore qualificato per l’individuazione dei materiali contenenti amianto;
- potenziamento della formazione dei lavoratori, con contenuti maggiormente aderenti alle mansioni svolte e alle tecnologie utilizzate.
Le modifiche incidono anche su sorveglianza sanitaria, registri di esposizione, misure di prevenzione e protezione e procedure operative nei cantieri.
Per agevolare la lettura e l’interpretazione delle novità, è stata predisposta una tabella di confronto tra il testo previgente e quello aggiornato del D.Lgs. 81/08, che consente di individuare puntualmente le modifiche introdotte articolo per articolo